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Tribunale di Bari, 27 Febbraio 2024, n. 962

Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari

Tribunale di Bari, 27 Febbraio 2024, n. 962
Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l’art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro: RG 10384 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/07/2026
Massima a cura di: Dario Tomei
Dario Tomei

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. Si occupa prevalentemente di contenzioso civile e arbitrati in ambito societario, bancario, crisi d’impresa e responsabilità professionale. Fornisce consulenza a società ed enti. Autore di articoli in materia 231 e membro di diversi ODV.

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