Come si evince dall’art. 2272 c.c. per le società di persone e dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall’art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l’aggiunta della locuzione “in liquidazione” alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi
L’accordo con cui i due soci di una società che eserciti attività di prestazione di servizi (nella specie, centro elaborazione dati) si ripartiscano, in via esclusiva, i rispettivi ambiti lavorativi, deve essere interpretato non già come un accordo di non concorrenza pattuito a favore della società, ma come un accordo di non reciproca interferenza nei rispettivi settori di pertinenza. In caso di inadempimento a tale accordo, la società non può agire per il risarcimento del danno, in quanto – con riferimento al danno patito dal socio – la società è priva di legitimatio ad causam (con conseguente inammissibilità della domanda) e – con riferimento al danno asseritamente patito dalla società – la società risulta terza rispetto all’accordo ai sensi dell’art. 1372 c.c., dovendosi escludere, nel caso di specie, la natura di pattuizione a favore di terzo.
L’impegno assunto da un socio nel patto parasociale di attivarsi per la conservazione e la fidelizzazione della clientela della società può essere qualificato come impegno contratto anche nell’interesse della società, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. In caso di inadempimento, la società può agire nei confronti del socio, deducendo l’inadempimento del socio e la sussistenza di un danno eziologicamente conseguente all’inadempimento, secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova in materia contrattuale. La prova del nesso causale, tuttavia, non è in re ipsa e non può ritenersi fornita dimostrando semplicemente un calo numerico della clientela.
L’attività di elaborazione dati non va annoverata tra le attività professionali, ma tra quelle di impresa soggette alla disciplina dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.
Il socio di una società di capitali che svolga, per il tramite di altra società, attività concorrenziale illecita ex art. 2598 c.c. ai danni della società, risponde del risarcimento del danno, sia quale terzo interposto nell’illecito dell’impresa concorrente, sia in qualità di “socio infedele”. Infatti, pur, non esistendo nell’ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali nell’ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, oppure, in assenza di patto, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).
L’illecito di cui all’art. 2598 c.c. integra una species del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere, conseguentemente incombe sulla parte attrice l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie; in particolare: (i) della condotta costituita del ricorso a mezzi non conformi a correttezza professionale, (ii) dell’evento dannoso, costituito dall’appropriazione del risultato di mercato, (iii) delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento; laddove, invece, in deroga alla regola generale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).
Il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale.
L’archivio contenente i dati relativi ai clienti presenta i connotati di un’informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all’impresa, deve ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell’art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest’ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio.