La legittimazione attiva del licenziatario a chiedere la descrizione [di prodotti che si assumono contraffattivi di un design] è attestata dalla produzione in giudizio del contratto di licenza; la proposizione del ricorso unitamente al licenziante titolare dei design azionati costituisce una palese conferma della licenza medesima.
Ai fini della conferma del decreto di descrizione, l’eccezione di difetto di titolarità passiva fondata sulla mancata iscrizione nel registro delle imprese e sulla mancanza di stabilimenti o laboratori produttivi è priva di rilievo quando il resistente ammette di aver realizzato artigianalmente e fatturato i prodotti oggetto della descrizione, perché non ne risulta la manifesta estraneità all’ipotesi di contraffazione.
La contestazione del difetto di novità del design azionato fuoriesce dal perimetro del procedimento di descrizione, i cui contenuti non hanno né la vocazione né la funzione di pregiudicare la dialettica del futuro giudizio di merito.
Il decreto di descrizione concesso inaudita altera parte va confermato quando nel corso del procedimento non sono acquisiti elementi da cui si possa ricavare, in via diretta o anche solo logica, l’evidenza manifesta di una smentita degli assunti fattuali del ricorrente.