Nelle cooperative agricole a mutualità prevalente, il conferimento delle materie prime da parte del socio costituisce l’obbligazione principale scaturente dal rapporto mutualistico; la previsione statutaria che sanziona con una penale il mancato o ridotto conferimento annuale è pienamente legittima e applicabile nei confronti del socio inadempiente.
Il recesso del socio da una cooperativa produce effetti solo a seguito dell’accoglimento della relativa istanza da parte del consiglio di amministrazione e della comunicazione di tale accoglimento al socio; fino a quel momento, l’obbligo di conferimento permane in capo al recedente, indipendentemente dalla sua soggettiva convinzione circa l’avvenuta cessazione del vincolo associativo.
In assenza di dati certi sulla produzione del socio inadempiente e di documentazione probante fornita dallo stesso, la quantificazione del danno da mancato conferimento può essere effettuata dal consulente tecnico d’ufficio facendo ricorso alle medie di consegna registrate nei tre anni precedenti, in conformità alle previsioni dello statuto sociale.