La mancata produzione dell’originale di un contratto posto a fondamento della pretesa giudiziale per fatto non imputabile alla parte che se ne vuole avvalere non impedisce di dimostrarne l’esistenza, il contenuto e la riferibilità mediante i mezzi ordinari di prova. Tali circostanze possono essere accertate sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese la consulenza tecnica grafologica espletata sulla copia del documento, le prove testimoniali nonché la condotta processuale delle parti rilevante ai sensi dell’art. 116 c.p.c.