La competenza per territorio in materia societaria resta soggetta alla regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., perché l’inderogabilità della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta alla competenza per materia. È quindi valida la clausola statutaria che devolve alla competenza esclusiva della sezione specializzata di un determinato tribunale tutte le controversie relative ai rapporti sociali, comprese quelle promosse da o contro gli amministratori; la designazione convenzionale di un foro ex artt. 28 e 29 c.p.c. ha valenza esclusiva quando risulta da un’espressa ed esplicita manifestazione di volontà.
La domanda con cui l’amministratore chiede alla società il pagamento dei compensi maturati per l’incarico, anche se proposta con ricorso monitorio, rientra nella clausola statutaria che devolve a un foro esclusivo le controversie relative ai rapporti sociali promosse da o contro gli amministratori.
Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo che riconosce che la domanda di condanna era stata rivolta a un giudice incompetente dichiara tale incompetenza, che è anche la propria, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo e rimette le parti davanti al giudice competente.
Quando l’opposto aderisce all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, il giudice adito non provvede sulle spese, sulle quali statuisce il giudice al quale la causa è rimessa, perché davanti a quest’ultimo prosegue un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del ricorso monitorio.