Nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione tra più società, la cessazione anticipata di un contratto di prestazione di servizi i cui flussi di cassa siano stati valorizzati ai fini del concambio non determina un danno del socio da incongruità del rapporto di cambio qualora la diminuzione del valore dell’apporto della società incorporata sia adeguatamente riequilibrata mediante un indennizzo corrisposto da uno dei soci dell’incorporata alla società incorporante. Un simile indennizzo, anche se successivo alla fusione, ove determinato secondo i medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione dei flussi attesi, può ristabilire l’effettiva equivalenza tra gli apporti e le partecipazioni attribuite all’esito dell’operazione. La copertura non integrale dell’ammanco derivante dai flussi finanziari relativi al contratto cessato non rende, di per sé, incongruo il rapporto di cambio, dovendosi valutare la rilevanza dello scostamento nel contesto dell’operazione. Ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-sexies c.c., è infatti necessaria la congruità del rapporto di cambio, e non già la sua assoluta esattezza matematica; non esiste un unico rapporto di cambio esatto, essendo ammissibile una pluralità di concambi compresi all’interno di una ragionevole banda di oscillazione sicché l’incongruità del concambio è ravvisabile solo nel caso in cui la scelta dell’organo amministrativo cada su un valore esterno all’accettabile banda di oscillazione della valutazione, con conseguente danno per i soci. Il rapporto di cambio è sindacabile solo ove manifestamente irragionevole, arbitrario, fraudolento o incompleto o affetto da vizi logici nella coerenza del rapporto di cambio rispetto alle premesse poste alla base del calcolo e della metodologia applicata.