Il diritto di accesso e ispezione previsto dall’art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è un diritto potestativo di controllo, che involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia di tali documenti (sia pure a spese del socio stesso).
Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento e non tollera limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede: la società ha il diritto di contestare le richieste del socio ex art. 2476 c.c. solo se queste sono chiaramente ed evidentemente formulate per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall’art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è suscettibile di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto l’ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento di urgenza.