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Corte d'appello di Ancona, 25 Marzo 2024, n. 503/2024

Omesso versamento di tributi e contributi: responsabilità dei soci amministratori limitata a interessi e sanzioni

Corte d'appello di Ancona, 25 Marzo 2024, n. 503/2024
Omesso versamento di tributi e contributi: responsabilità dei soci amministratori limitata a interessi e sanzioni

L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la responsabilità dei soci amministratori [di società di persone poi fallita] per l’aggravio dell’esposizione debitoria della società, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile, che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.

Il danno conseguente all’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali è limitato agli interessi e alle sanzioni, con esclusione delle imposte e dei contributi non versati; non vi rientra l’aggio di riscossione ex art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 ammesso al passivo, che ha natura retributiva in quanto compenso per l’attività esattoriale. Non sono imputabili al socio amministratore gli interessi relativi a periodi d’imposta successivi al suo recesso o all’acquisto della qualità di socio accomandante.

Il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare non è di regola, nella sua interezza, conseguenza della prosecuzione della gestione in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale, perché comprende sia le perdite già verificatesi prima del manifestarsi della crisi sia le passività che l’impresa in crisi accumula anche nella fase di liquidazione; il danno risarcibile non coincide quindi con il patrimonio netto negativo a una certa data. In mancanza di allegazione di specifiche condotte di mala gestio, il danno da prosecuzione dell’attività va escluso quando risulti che la continuazione, lungi dall’aggravare il patrimonio netto, ne ha impedito un’ulteriore svalutazione rispetto all’ipotesi di cessazione.

La domanda risarcitoria commisurata al patrimonio netto negativo della società a una data determinata non comprende i danni derivanti da fatti successivi a tale data, come prelievi di somme o spese sostenute in seguito, che richiedono una specifica domanda anche se allegati nell’atto introduttivo.

In caso di fallimento del debitore, i crediti previdenziali iscritti a ruolo sono soggetti all’accertamento del passivo ex artt. 92 ss. l. fall. e la domanda di ammissione può fondarsi sul mero estratto di ruolo, da integrare con i documenti giustificativi in caso di contestazione del curatore, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento; all’estratto di ruolo equivale l’avviso di addebito dell’INPS, che ha efficacia di titolo esecutivo. L’estratto di ruolo, fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese azionate, costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito, anche nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro gli amministratori.

Data Sentenza: 25/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro: RG 969 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Paola Giardino
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