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Tribunale di Venezia, 28 Novembre 2025, n. 5660/2025

Natura di minuta della cessione di quote sottoscritta in due versioni divergenti sul prezzo

Tribunale di Venezia, 28 Novembre 2025, n. 5660/2025
Natura di minuta della cessione di quote sottoscritta in due versioni divergenti sul prezzo

Qualora le parti abbiano sottoscritto nello stesso giorno due copie di una scrittura denominata contratto preliminare di cessione di quote, divergenti nella clausola sul corrispettivo [per un’aggiunta a penna presente in una sola copia], e non risulti quale delle due sia stata sottoscritta per ultima, l’accordo sul corrispettivo non può ritenersi formato, perché esso presuppone lo scambio del consenso sul medesimo testo contrattuale e non su due testi alternativi. La scrittura integra pertanto una mera minuta o puntuazione, con la quale le parti hanno rinviato a successivi accordi la definizione del contenuto del contratto.

In tale ipotesi non è configurabile un’obbligazione alternativa, che presuppone la previsione nello stesso accordo di più prestazioni, delle quali il debitore è tenuto a eseguirne una sola per liberarsi; in un contratto a prestazioni corrispettive le parti avrebbero inoltre dovuto individuare il titolare della facoltà di scelta o chiedere al giudice di effettuarla.

Ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione [quali l’inutile decorso del termine per la stipula del definitivo, le trattative per un’operazione alternativa e l’invio di una bozza notarile di contenuto diverso] può confermare che la scrittura aveva funzione meramente preparatoria di un futuro negozio dal contenuto non ancora compiutamente definito.

Anche qualora alla scrittura si attribuisca natura di contratto preliminare, la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata sulla base dei soli elementi sui quali le diverse versioni dell’accordo convergono, perché la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.

Affinché un documento sottoscritto dalle parti sia riconoscibile come contratto (definitivo o preliminare) di vendita, anziché come semplice appunto o minuta, è necessario che esso esprima, in termini logicamente e linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e, quindi, come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscrittori.

La configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale richiede che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, e va esclusa quando, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, ancorché riportati in un apposito documento (cosiddetta minuta o puntuazione), risulti rimessa a un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle parti di considerare concluso il contratto; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.

Il dato testuale del contratto, pur importante, non è decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, perché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare. L’interpretazione del contratto è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo l’esegesi del testo, di ricostruire in base a essa l’intenzione delle parti e di verificarne la coerenza con le restanti disposizioni del contratto e con il comportamento, anche successivo, delle parti.

In caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all’interesse negativo, e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e le perdite sofferte per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali la parte è stata distolta; resta escluso il pregiudizio corrispondente all’interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate dal contratto validamente concluso ed eseguito.

Data Sentenza: 28/11/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro: RG 668 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Federico Amaducci
Federico Amaducci

Avvocato presso lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati di Milano

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