Legittimato all’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, commi 1, 3 e 8, c.c. è il socio di s.r.l. La legittimazione ad agire è condizione dell’azione e deve sussistere per tutta la durata del processo, sicché la perdita della qualità di socio in corso di giudizio [per effetto del trasferimento della quota conseguente all’attivazione della clausola statutaria sullo stallo societario c.d. russian roulette] comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.