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Tribunale di Venezia, 24 Novembre 2025, n. 5616/2025

Amministratore di diritto, ingerenza dell’amministratore di fatto e responsabilità per prelievi distrattivi

Tribunale di Venezia, 24 Novembre 2025, n. 5616/2025
Amministratore di diritto, ingerenza dell’amministratore di fatto e responsabilità per prelievi distrattivi

L’amministratore di diritto che ha materialmente eseguito prelievi di somme sociali per scopi personali risponde del danno anche qualora la società sia stata gestita da un amministratore di fatto, poiché deve comunque evitare che terzi si ingeriscano nella gestione sociale e salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal compiere le operazioni distrattive anche se autorizzate o ordinate dall’amministratore di fatto. Per liberarsi da responsabilità egli deve specificamente allegare e provare, per ogni singola operazione contestata, di essere stato una mera longa manus dell’amministratore di fatto, costretto a eseguire i prelievi senza alcuna alternativa e possibilità di autonomia decisionale.

La responsabilità concorrente dell’amministratore di fatto per le distrazioni compiute dall’amministratore di diritto presuppone la prova sia della qualità di amministratore di fatto, che richiede l’esercizio continuativo dei poteri direttivi, gestori e di rappresentanza tipici dell’amministratore, sia di un suo contributo causale nei singoli episodi, nel senso che le operazioni siano state da lui ordinate, approvate, agevolate o comunque favorite con una condotta attiva o omissiva connotata da dolo o colpa. L’ingerenza limitata alla scelta e ai rapporti con clienti e fornitori, ambito estraneo a quello in cui si sono verificate le condotte distrattive, è insufficiente a fondare tale responsabilità.

Gli inadempimenti fiscali e previdenziali dell’amministratore sono fonte di responsabilità risarcitoria soltanto se e nella misura in cui determinano a carico della società un maggior aggravio di costi o di debiti, e quindi, tipicamente, in relazione alle sanzioni, agli interessi passivi e ai costi di riscossione di cui la società è gravata a seguito dell’emissione di atti di accertamento e di riscossione coattiva da parte degli enti competenti.

La condanna generica ex art. 278 c.p.c. presuppone la prova dell’an debeatur, ossia, nel caso di risarcimento del danno, dell’esistenza del pregiudizio, con incertezza limitata al quantum; va pertanto rigettata la domanda di condanna generica dell’amministratore al rimborso delle sanzioni che in futuro fossero irrogate alla società dagli enti impositori e previdenziali, trattandosi di danno meramente ipotetico e futuro in assenza di prova della notifica di avvisi di accertamento o di cartelle. Neppure può procedersi al mero accertamento delle violazioni allegate quando esso è chiesto soltanto in via strumentale alla domanda di condanna, senza allegare alcun interesse a una pronuncia dichiarativa autonoma.

È inammissibile la domanda risarcitoria proposta in un secondo giudizio [poi riunito al primo] per un danno che avrebbe potuto essere allegato, richiesto e documentato entro i termini di preclusione assertiva e istruttoria del giudizio anteriormente instaurato, poiché non è consentito proporre in un nuovo giudizio domande o eccezioni dalle quali si è decaduti nel giudizio precedente, eludendo la decadenza, che ha funzione di ordine pubblico processuale, e ledendo il diritto di difesa della controparte. L’avviso di accertamento è già atto di per sé idoneo a dimostrare la prospettiva certa del danno derivante da irregolarità fiscali imputate all’amministratore, sicché la relativa domanda va specificata e documentata nei termini di preclusione del giudizio pendente, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.

La dichiarazione con cui l’amministratore, rassegnando le dimissioni in assemblea, si assume genericamente la responsabilità di «inadempienze burocratiche» e di prelievi non giustificati, senza che ne siano specificati il contenuto, l’epoca e l’importo, non può essere considerata confessione delle irregolarità gestorie né è altrimenti utilizzabile a fini probatori, in ragione del suo contenuto assolutamente generico.

Il danno da prelievi distrattivi va rivalutato sugli importi dei singoli prelievi, dalla data di esecuzione di ciascuna operazione alla data della sentenza, imputando le somme già restituite dall’amministratore ai prelievi eseguiti in epoca più remota ex art. 1193 c.c.; gli interessi legali si calcolano sugli importi progressivamente rivalutati e la somma così determinata produce ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società per il compimento di atti lesivi dell’integrità del patrimonio sociale ha natura contrattuale; pertanto la società che agisce contro gli amministratori può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ossia che il convenuto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito, e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza. Con riferimento a somme fuoriuscite dall’attivo senza specifica giustificazione, la società può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale.

Data Sentenza: 24/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 7985 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Federico Amaducci
Federico Amaducci

Avvocato presso lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati di Milano

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