È nulla la delibera di approvazione del bilancio [di s.r.l. in liquidazione] che non rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale della società, nella parte in cui non tiene conto degli interessi di mora maturati in favore del socio finanziatore al tasso convenzionalmente pattuito per iscritto.
Ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Il requisito è soddisfatto dalle scritture private di proposta e accettazione dei singoli finanziamenti erogati dal socio alla società, quando da esse risultano l’importo erogato e il tasso convenzionale pattuito, anche a titolo di mora.
La conclusione di un contratto di mutuo [con il socio finanziatore] rientra nei poteri spettanti all’amministratore, salvo che sia allegata e provata una limitazione statutaria dei suoi poteri; la mancata sottoposizione dei finanziamenti al vaglio dell’assemblea è pertanto irrilevante.
La destinazione impressa dalla società alle somme ricevute a titolo di finanziamento dal socio [all’estinzione di precedenti finanziamenti infruttiferi dei soci] non rileva ai fini della quantificazione degli interessi convenzionali dovuti sui finanziamenti stessi.
È tardiva la difesa con la quale la società convenuta contesta la natura di finanziamento delle somme erogate dal socio, qualificandole come versamenti in conto capitale, soltanto in comparsa conclusionale e in contraddizione con quanto ammesso nella comparsa di costituzione.