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Tribunale di Firenze, 14 Luglio 2025, n. 2499/2025

Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per vizi del procedimento

Tribunale di Firenze, 14 Luglio 2025, n. 2499/2025
Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per vizi del procedimento

Le controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri quando hanno a oggetto la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio, perché le norme che le presidiano sono inderogabili e tutelano, oltre all’interesse dei soci, quello dei terzi. L’impugnazione della delibera fondata su vizi della procedura di approvazione del bilancio, quali la mancata messa a disposizione del bilancio presso la sede sociale nel termine di legge ovvero la violazione della regola della maggioranza o del principio di proporzionalità del voto, riguarda invece diritti disponibili, posti a presidio di interessi individuali del singolo socio, che solo è legittimato a dolersene e può anche rinunciarvi, e rientra pertanto nell’ambito di operatività della clausola compromissoria statutaria.

Poiché tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno natura privata, la distinzione tra le due figure si fonda sulla volontà delle parti di ottenere un lodo suscettibile di produrre gli effetti propri della sentenza, ovvero di affidare all’arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale come espressione della propria volontà.

La volontà espressa nella clausola compromissoria si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con prevalenza del significato letterale ove chiaro e inequivocabile. Il principio del favor per l’arbitrato rituale soccorre soltanto in caso di ambiguità del dato letterale e resta inapplicabile quando il testo della clausola offra di per sé adeguato fondamento allo scioglimento dell’alternativa.

Prevede un arbitrato irrituale la clausola statutaria che qualifichi espressamente l’arbitrato come irrituale, dispensi l’arbitro da ogni formalità di procedura e dagli obblighi di motivazione e di deposito del lodo, gli rimetta anche il riparto delle spese e non contempli mezzi di impugnazione. Sono compatibili con l’arbitrato libero il riferimento al giudizio dell’arbitro e la previsione di una decisione secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio ma senza le forme del codice di rito.

L’eccezione fondata su una clausola di arbitrato irrituale contesta la proponibilità della domanda e configura una questione preliminare di merito, da definire, in caso di accoglimento, con sentenza dichiarativa di improcedibilità. L’erronea qualificazione dell’eccezione come eccezione di incompetenza ne consente comunque l’esame, perché attiva il potere-dovere del giudice di riqualificarla, purché sia stata proposta tempestivamente e contenga la dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola arbitrale. La causa può essere rimessa al collegio ai sensi dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c. anche per una siffatta questione preliminare di merito, idonea a definire il giudizio.

L’art. 819-ter, comma 1, c.p.c. impone di verificare la competenza arbitrale con riguardo a ciascuna delle domande connesse. La domanda di nullità di una clausola statutaria proposta in via eventuale, al solo fine di sostenere l’invalidità della delibera impugnata e senza un interesse autonomo all’accertamento con efficacia di giudicato, introduce una questione pregiudiziale in senso soltanto logico, da decidere incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 c.p.c., e non radica la cognizione del giudice ordinario sulla controversia devoluta agli arbitri.

La proposizione della domanda davanti al giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria costituisce esercizio di una facoltà processuale, equivalente a una tacita proposta di risoluzione della clausola per mutuo dissenso, e non integra di per sé la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la declaratoria di improcedibilità preclude inoltre ogni valutazione del merito della controversia.

Data Sentenza: 14/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 11504 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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