L’impugnazione della delibera dei soci di una società semplice esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, riferita alle società di capitali, e la causa va quindi decisa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale [nella specie, dichiarata la cessazione della materia del contendere su concorde richiesta delle parti, in una lite tra familiari].