Riproduce illecitamente il marchio altrui l’esercente che lo apponga sul proprio sito accanto ai prodotti offerti, quando il segno è un marchio di certificazione il cui uso è consentito solo agli operatori aderenti agli standard dell’associazione titolare e previa licenza a pagamento: l’uso genera nel consumatore l’affidamento che i prodotti siano stati verificati dal soggetto accreditato e integra contraffazione anche per la parte di prodotti effettivamente conformi [nella specie, marchio “V-Label” per prodotti vegani sul sito di un market alimentare].
L’inibitoria può essere assistita da una penale ex art. 131, comma 2, c.p.i., ipotesi speciale della misura dell’art. 614-bis c.p.c. volta a favorire l’adempimento spontaneo; sono invece sproporzionati, quando l’inibitoria basti a tutelare il titolare, il sequestro o l’oscuramento del sito, e la pubblicazione del provvedimento va rinviata al merito in difetto di prova di una diffusione risalente dell’illecito.