La clausola che attribuisce al licenziatario una licenza irrevocabile ed esclusiva per produrre, utilizzare, promuovere e vendere i prodotti incorporanti la tecnologia brevettata configura una licenza esclusiva assoluta, che preclude al licenziante la produzione in proprio, quando il contratto non contenga un’espressa disposizione con cui il titolare del brevetto si riservi tale diritto. L’interesse del licenziante a continuare la produzione espresso nella puntuazione preliminare, non vincolante e superata dagli accordi definitivi, e il contratto di fornitura successivamente concluso vanno letti come una limitata deroga all’esclusiva, circoscritta alla produzione di beni da destinare al solo licenziatario.
La clausola del contratto di licenza che attribuisce al licenziatario un diritto esclusivo assoluto in ordine alla produzione e alla vendita del prodotto brevettato non ha una valenza causale autonoma rispetto al contratto in cui è inserita e non svolge un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, sicché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2596 c.c.; obiezioni generiche sui possibili effetti anticoncorrenziali dell’esclusiva non consentono in sede cautelare di pronosticarne il contrasto con l’art. 101 TFUE.