L’uso pacifico da parte di una società del marchio registrato da un terzo, ancorché partecipe dell’attività sociale, può far presumere una licenza d’uso, ma non un trasferimento della titolarità del marchio alla società; non può pertanto essere inibito l’uso del marchio alla diversa società cui il titolare lo abbia successivamente ceduto.
Integra concorrenza sleale, in quanto condotta non conforme ai principi di correttezza professionale, la concatenazione di comportamenti in mala fede di soci, dipendenti e titolare del marchio volti a svuotare in poco tempo l’attività della società, trasferendo il marchio a una nuova società da essi costituita, contattando i clienti per presentarla come nuova società di riferimento, trattenendo parte della merce e modificando le credenziali informatiche e l’intestazione del dominio aziendale, perché crea confusione nella clientela e ostacola l’esecuzione dei contratti stipulati quando l’uso del marchio era legittimo. Tali condotte non sono giustificate dalle contestazioni rivolte all’amministratore della società per distrazioni di denaro, contro le quali l’ordinamento offre specifici strumenti giudiziari, e la pubblicazione del provvedimento, avente funzione prevalentemente sanzionatoria, non è disposta in sede cautelare.