L’introduzione in Italia, senza il consenso del titolare, di prodotti provenienti da un Paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, pur non essendo sussumibile stricto sensu nella figura della contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli venduti nell’Unione, costituisce una condotta obiettivamente contraria alla disciplina del marchio, in quanto lesiva del diritto di esclusiva che l’art. 20, secondo comma, c.p.i. riconosce al titolare di vietare a terzi di immettere in commercio i prodotti contraddistinti dal suo segno.
Chi invoca l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di marchio deve fornire la prova del proprio assunto, documentando la provenienza dei prodotti da rivenditori autorizzati nel territorio dell’Unione, e tale onere, conforme anche al principio di vicinanza della prova, non comporta un’illegittima inversione dell’onere probatorio quando il titolare abbia fornito elementi presuntivi dell’importazione parallela, come i codici identificativi che individuano per ciascun prodotto il mercato di destinazione.
L’importazione parallela integra anche concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. quando i prodotti siano privi delle caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, come la marcatura CE e l’indicazione del produttore, del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale. Il decorso di alcuni mesi tra l’immissione in commercio dei prodotti e il ricorso non esclude il periculum quando la condotta sia attuale e vi sia il rischio di un danno irreparabile all’immagine del titolare.