L’esaurimento del diritto di marchio previsto dall’art. 5 c.p.i. e dall’art. 15 del reg. (UE) 2017/1001 opera solo per i prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso: la commercializzazione in Italia di prodotti originali destinati dal titolare a mercati extra UE, provenienti da importazioni parallele, viola il diritto di marchio e può essere inibita in via cautelare.
In sede di reclamo il collegio può riformare l’ordinanza che abbia negato il fumus per difetto di prova della vendita dei prodotti contestati, quando gli elementi acquisiti ne dimostrino la verosimile commercializzazione da parte del rivenditore, disponendo inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio e penale ex art. 131, comma 2, c.p.i.; la pubblicazione del provvedimento resta rinviata al merito in difetto di prova di un’ampia diffusione dell’illecito, e le spese di entrambe le fasi seguono la soccombenza [nella specie, fotocamere Nikon destinate a mercati extra UE vendute online da un rivenditore romano].