A prescindere dalla sua qualificazione come hosting provider, il fornitore di servizi di reverse proxy e di risoluzione dei nomi di dominio che, mascherando l’hosting provider e il luogo in cui operano i server, protegge i portali che diffondono illecitamente contenuti audiovisivi, ne ottimizza la trasmissione e traghetta gli utenti verso i nomi di dominio non ancora bloccati, concorre nell’illecito dei gestori ai sensi dell’art. 2055 c.c. e risponde quale intermediario ai sensi dell’art. 156 l. n. 633/1941, quando non abbia adottato le misure ragionevolmente esigibili per far cessare tali attività nonostante la diffida del titolare dei diritti.
In sede cautelare può essere ordinato all’intermediario di cessare la fornitura dei servizi ai portali indicati e a quelli che, pur con denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi gestori, di bloccare la risoluzione dei relativi nomi di dominio, anche quando associno un diverso top level domain al medesimo second level domain, e di comunicare al titolare dei diritti i dati nella sua disponibilità per l’identificazione degli account e dei gestori dei portali, al fine di consentirgli un’efficace tutela anche nei confronti di questi ultimi.