L’uso come marchio di un acronimo corrispondente alle iniziali dei soci non impedisce di per sé l’uso dello stesso acronimo da parte di altri, quando il segno sia sufficientemente differenziato in modo da escludere ogni possibilità di confusione, da valutarsi globalmente sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai segni sotto il profilo denominativo, figurativo e cromatico.
Qualora in pendenza del procedimento cautelare la resistente abbandoni il segno contestato e adotti un nuovo marchio non confondibile con quello del ricorrente, estendendo il mutamento alla denominazione sociale, al sito web e ai canali social, il ricorso va rigettato per il venir meno dell’esigenza cautelare, tenuto conto del principio di unitarietà dei segni distintivi desumibile dagli artt. 2, 12 e 22 c.p.i.