La tutela prevista dall’art. 99 l. n. 633/1941 per i progetti di lavori dell’ingegneria richiede che essi costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, mediante l’applicazione di principi e regole tecniche nuovi o l’applicazione innovativa di principi preesistenti con risultati non ottenuti prima, e non spetta ai progetti che si limitino a perfezionare soluzioni già note o a trasporre da un settore merceologico a un altro una tecnica diffusa, come l’applicazione al fondo di un letto del sistema di aggancio delle scaffalature.
In mancanza di un diritto connesso alla tutela autorale ingiustamente leso non è configurabile una concorrenza sleale interferente; la ripetizione di connotati formali resi necessari dalle caratteristiche funzionali di un prodotto non coperto da privativa, presentato con l’indicazione del diverso produttore, esclude inoltre il rischio di confusione ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., tanto più in un settore, come quello delle forniture pubbliche, nel quale la scelta dipende dalla migliore offerta su un medesimo capitolato tecnico.