È valido il patto parasociale con cui il socio di una s.r.l. si obblighi a votare in assemblea in conformità al voto espresso da un altro socio su determinate materie, compresa l’approvazione del bilancio, poiché la legge stessa ammette che l’esercizio del diritto di voto sia oggetto di patti parasociali (art. 2341-bis c.c.). Viola il patto il socio che voti per l’approvazione del bilancio quando il socio di riferimento abbia dichiarato in assemblea, tramite il suo delegato, di non disporre delle informazioni necessarie per approvarlo, senza che occorra una preventiva comunicazione dell’indirizzo di voto.
Il voto contrario all’approvazione del bilancio non è una prestazione illecita o inesigibile, perché le norme imperative sanzionano l’approvazione di un bilancio non corretto e non la mancata approvazione di un bilancio corretto, e non c’è nulla di illecito nel dichiararsi non sufficientemente informati. Quando le parti abbiano previsto la consegna al socio fedele, in caso di inadempimento, di un assegno depositato presso un fiduciario, la clausola opera indipendentemente dalla prova del danno, come una penale ai sensi dell’art. 1382, secondo comma, c.c.; né vale come recesso dal patto l’affermazione della sua scadenza per il decorso di cinque anni, questione non riproposta in giudizio.