Il riconoscimento di debito sottoscritto dall’amministratore di una società con sede in altro Stato membro rientra nella materia contrattuale ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del reg. UE n. 1215/2012, nozione autonoma che comprende tutti gli impegni liberamente assunti da un soggetto nei confronti di un altro, sicché per l’azione di pagamento sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando l’obbligazione pecuniaria debba essere eseguita al domicilio del creditore in Italia.
Il riconoscimento di debito reso e sottoscritto in un altro Stato è regolato dalla legge di quello Stato, sia ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del reg. CE n. 593/2008, per il collegamento manifestamente più stretto, sia ai sensi dell’art. 58 l. n. 218/1995, che assoggetta la promessa unilaterale alla legge del luogo in cui è manifestata; ne consegue l’inapplicabilità della postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c.
Il legale rappresentante della società contro la quale sia prodotta una scrittura privata sottoscritta da chi era già investito della rappresentanza legale deve disconoscerla formalmente ai sensi dell’art. 214 c.p.c., non essendo sufficiente la mera dichiarazione di non conoscerla.