La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che essi intendono tenere all’interno della società e come tali non opponibili a quest’ultima, non configura alcuna grave irregolarità nella gestione sociale rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.
Il fumus boni iuris richiesto per la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. sussiste solo quando risulti, sia pure con la sommarietà propria della fase cautelare, non soltanto la probabile ascrivibilità all’amministratore delle condotte di mala gestio lamentate, ma anche un probabile pregiudizio, concreto e attuale, al patrimonio della società, derivato in base a un rapporto di causalità diretta dall’inadempimento. Non vi rientra il pregiudizio lamentato dal socio alla propria partecipazione, come l’impossibilità di cedere la quota agli altri soci per un corrispettivo immediato o il differimento del pagamento dei servizi resi alla società, che attiene esclusivamente ai rapporti tra soci.
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta prima del giudizio di merito è ammissibile quando sia strumentale a un giudizio finalizzato alla conferma della revoca per gravi irregolarità nella gestione e all’azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società.