Il mandato congiunto conferito dagli eredi del socio defunto e dal socio superstite a un professionista, perché indichi il valore di liquidazione della quota e consenta così a ciascuna parte di assumere le conseguenti decisioni, non rimette la determinazione del valore all’arbitrio di un terzo ai sensi dell’art. 1349 c.c. quando le parti non si siano obbligate a rispettarne la stima. La successiva domanda giudiziale di liquidazione della quota non costituisce impugnazione della stima e non è soggetta ai limiti della manifesta iniquità o erroneità.
Nella liquidazione della quota di s.r.l. agli eredi del socio defunto, quando lo statuto rinvii all’art. 2284 c.c., il metodo patrimoniale semplice risponde sia all’art. 2289 c.c., così richiamato, sia all’art. 2473 c.c.; i metodi misto patrimoniale-reddituale e dei multipli possono essere impiegati con funzione di controllo e di conferma del valore così determinato.