Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l., costituiscono uscite indebite, fonte di danno imputabile agli amministratori, i rimborsi di finanziamenti e i prelievi eseguiti a favore dei soci amministratori nel periodo in cui il patrimonio netto della società era negativo, poiché i versamenti effettuati in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. e la loro restituzione doveva seguire il soddisfacimento delle posizioni debitorie pregresse.
Integra condotta distrattiva qualsiasi atto di disposizione dal quale derivi una diminuzione certa e prevedibile del patrimonio sociale, quale che sia la modalità con cui la fuoriuscita del bene si realizza. Le uscite a favore di società partecipate o amministrate dagli stessi amministratori convenuti, in mancanza di documentazione contrattuale o giustificativa dei rapporti sottostanti, fanno presumere la distrazione.
L’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta resta obbligazione propria della società e non costituisce danno imputabile agli amministratori; lo costituiscono invece gli interessi, le sanzioni, l’aggio della riscossione e i diritti di notifica conseguenti all’omesso pagamento dei tributi, in quanto aggravano il dissesto della società.