Quando né lo statuto né il lodo che ha accertato il credito dettino regole sull’esigibilità dei crediti dei soci, la generica previsione del lodo secondo cui il rimborso dei finanziamenti potrà trovare ragione nelle disponibilità finanziarie presenti e future della società non subordina la restituzione a una condizione. Il socio di minoranza creditore non può essere tenuto ad attendere a tempo indeterminato le scelte della società in ordine alla liquidazione o all’investimento del proprio patrimonio, perché ciò rimetterebbe l’adempimento all’arbitrio del debitore.
Nel finanziamento soci privo di termine di restituzione, come nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore può esigere immediatamente la restituzione quando il debitore sia divenuto insolvente, senza necessità della preventiva fissazione giudiziale del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c. Deve ritenersi tale la società che, consapevole da anni del debito accertato con lodo, non ne abbia pagato alcuna parte nonostante le diffide, pur disponendo di un patrimonio immobiliare.
Accertato con lodo irrituale il credito del socio alla restituzione dei finanziamenti e l’assenza dei presupposti della postergazione, la domanda di condanna della società al pagamento non può essere devoluta all’arbitrato irrituale, e il socio creditore, a fronte dell’inadempimento della società, deve rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo.