Qualora le fotografie semplici pubblicate su giornali o periodici, la cui riproduzione è consentita dall’art. 91, comma 3, l.d.a. contro pagamento di un equo compenso, non rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 l.d.a., la loro riproduzione non è abusiva salvo che il fotografo provi la mala fede del riproduttore. La mala fede può desumersi dal numero molto ampio degli utilizzi, dall’uso professionale che il riproduttore fa delle immagini, tale da non consentirgli di ignorare la disciplina del diritto d’autore, e dalla prosecuzione degli utilizzi dopo la diffida del titolare, quando il riproduttore non abbia allegato in che modo abbia acquisito la disponibilità delle fotografie.
Il danno da illecita riproduzione di fotografie semplici può essere liquidato moltiplicando il valore di listino di ciascuna immagine per il numero degli utilizzi effettuati; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria.