Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476 c.c., obbliga il socio e la società a collaborare con lealtà e buona fede, in modo da assicurare la soddisfazione del diritto senza aggravio ingiustificato per la società. La documentazione va perciò consultata presso la sede sociale o nel luogo in cui è custodita, e la società non può essere onerata di trasmettere al socio distante, per posta elettronica od ordinaria, l’intera documentazione amministrativa e contabile; il socio impossibilitato a recarsi in loco può chiedere la trasmissione di singoli documenti o offrirsi di sostenere le spese della loro digitalizzazione e trasmissione.
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di s.r.l., il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni anteriori all’assemblea, prescritto dagli artt. 2478-bis e 2429 c.c., non può condurre all’annullamento della delibera se non è stato dedotto tra i motivi di impugnazione. Il socio che lamenti la lesione del proprio diritto di controllo deve inoltre allegare in che modo essa si sia riflessa in un vizio del bilancio approvato.
L’obbligo di dare conto in bilancio delle pendenze giudiziarie rientra nell’onere di effettuare gli accantonamenti al fondo per rischi e oneri previsto dall’art. 2424 c.c. e di illustrarli nella nota integrativa, e sussiste solo se il contenzioso possa essere fonte di spese future secondo il principio di prudenza. Il socio che impugni la delibera per l’omessa menzione di un contenzioso deve quindi allegarne almeno la tipologia, lo stato e i rischi che esso comporta per la società, mentre la sua personale conoscenza della lite non supplisce alla mancata indicazione in bilancio.