Lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo quando, all’esito di una valutazione unitaria e sintetica della fattispecie, il reclutamento risulti privo di un apprezzabile interesse o di razionalità economica e attuato al solo scopo di disgregare l’organizzazione del concorrente, secondo lo schema dell’atto emulativo. Gli indici sintomatici di per sé neutri – quantità e qualità del personale stornato, sua posizione nell’organigramma, difficoltà di sostituzione, effetti dannosi sull’impresa d’origine – non bastano a configurare l’illecito e vanno ponderati insieme agli elementi che riconducono l’iniziativa alla fisiologia dell’attività d’impresa.
L’imprenditore può di norma attirare a sé i dipendenti dei concorrenti anche quando ne derivi la perdita del capitale umano dell’impresa d’origine, perché questa assume il rischio di perdere collaboratori qualificati quando le condizioni offerte non bastano a trattenerli. Non può quindi trasferire sui concorrenti, invocando la tutela contro la concorrenza sleale, i costi delle proprie scelte organizzative o del mancato ricorso a patti di non concorrenza o di non storno. Il contatto a fini di reclutamento dei dipendenti di un concorrente diretto, anche tramite social network, telefono o messaggistica, è di per sé lecito.
Nel giudizio di concorrenza sleale per storno promosso contro l’impresa concorrente, i dipendenti stornati che non siano stati convenuti quali corresponsabili non sono incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., anche se l’attore si sia riservato di agire in futuro nei loro confronti.