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Tribunale di Milano, 11 Gennaio 2026, n. 212/2026

Cartello degli autocarri: effetto di trascinamento e stima del sovrapprezzo

Tribunale di Milano, 11 Gennaio 2026, n. 212/2026
Cartello degli autocarri: effetto di trascinamento e stima del sovrapprezzo

Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato dagli effetti del cartello, pena la sottostima del danno; occorre perciò tenere conto dell’effetto di trascinamento (cd. lingering), tanto più probabile quanto più l’intesa sia stata duratura, estesa ed efficace, e riconoscere il risarcimento anche per gli acquisti compiuti dopo la data, soltanto convenzionale, di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione della Commissione [cartello sui prezzi lordi di listino degli autocarri medi e pesanti, protrattosi per quattordici anni; effetto di trascinamento riconosciuto sino alla fine dell’anno della cessazione, in misura pari alla metà del sovrapprezzo]. La mancata modifica dei listini dopo la cessazione del cartello è evidenza della persistenza dei suoi effetti anticoncorrenziali. Accertata l’esistenza del danno, non è corretto stimare il sovrapprezzo come media tra il valore ricavato dal modello econometrico ritenuto attendibile e un valore di danno pari a zero.

Le presunzioni relative di esistenza del danno causato dal cartello (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE) e di trasferimento del sovrapprezzo sull’acquirente indiretto (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017) hanno natura sostanziale, perché direttamente connesse al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’autore della violazione, e non si applicano all’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, abbia ad oggetto un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (27/12/2016). Si applica invece anche a tale azione l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.

Anche quando non operi la presunzione legale di danno, l’esistenza del sovrapprezzo e del nesso causale con un cartello sui prezzi lordi di listino può essere provata con presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ricavate dalla natura di restrizione per oggetto dell’intesa, dalla sua durata ed estensione geografica, dalla quota di mercato dei partecipanti, dalle caratteristiche del mercato e dai processi di formazione dei prezzi lungo la catena distributiva [cartello quattordicennale esteso all’intero SEE, con partecipanti titolari di una quota di mercato del 90%; concessionari legati alle case costruttrici da contratti di distribuzione selettiva, con prezzi finali monitorati e approvati dalle case]. La prassi di applicare sconti sui prezzi di listino non esclude il danno, perché gli sconti operano su prezzi lordi più elevati di quelli che si sarebbero formati in assenza del cartello e il prezzo finale ne risulta comunque maggiorato.

L’onere di provare il trasferimento a valle del sovrapprezzo, eccepito dall’autore della violazione (passing-on defence), grava sul convenuto anche nei giudizi ai quali non si applica l’art. 11 d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 13 della direttiva 2014/104/UE e non richiamato dalla disciplina transitoria, perché il principio era già desumibile dagli artt. 2697, comma 2, e 1227, comma 2, c.c., che pongono a carico del danneggiante la prova del fatto modificativo o estintivo idoneo a ridurre il debito risarcitorio, e dal principio di effettività, incompatibile con una presunzione di traslazione del sovrapprezzo a vantaggio dell’autore dell’illecito.

La sanzione probatoria prevista dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 3/2017 per il rifiuto ingiustificato di rispettare l’ordine di esibizione è innovativa per il diritto interno e, non essendo richiamata dall’art. 19 tra le disposizioni processuali applicabili ai giudizi promossi dopo il 26/12/2014, non può essere applicata retroattivamente. Essa presuppone in ogni caso un inadempimento ingiustificato, che non ricorre quando la parte abbia prodotto la documentazione in suo possesso, omettendo soltanto quella che non era tenuta a formare o a conservare [documentazione contabile e fiscale relativa a un ventennio, richiesta a piccole imprese di autotrasporto]. L’ordine di esibizione, anche quando abbia ad oggetto categorie di prove, deve essere richiesto ragionevolmente e risultare proporzionato e necessario, sicché non può aggravare in modo sproporzionato gli oneri processuali dei danneggiati dal cartello.

Dal risarcimento del danno da sovrapprezzo non va detratto il beneficio fiscale conseguito dal danneggiato per effetto della deduzione del costo di acquisto dei beni, perché la deduzione del costo d’impresa non ha la funzione di rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito e non è previsto alcun meccanismo di rivalsa o surrogazione nei confronti dell’autore della violazione, sicché la compensatio lucri cum damno finirebbe per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante.

Data Sentenza: 11/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro: RG 47822 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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