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Tribunale di Torino, 15 Ottobre 2025, n. 4410/2025

Marchio abbreviazione del patronimico altrui, danno alla capacità distintiva e divieto di concorrenza del socio

Tribunale di Torino, 15 Ottobre 2025, n. 4410/2025
Marchio abbreviazione del patronimico altrui, danno alla capacità distintiva e divieto di concorrenza del socio

Il marchio registrato successivamente, la cui componente denominativa prevalente riproduce le prime lettere del marchio anteriore costituito da un patronimico, così da essere percepita come sua abbreviazione [«Cob» rispetto a «Cobola»], è privo di novità ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. se registrato per prodotti identici o affini. Nei marchi complessi a prevalente componente denominativa la somiglianza fonetica e concettuale prevale sulle differenze grafiche e cromatiche; l’aggiunta di un termine descrittivo o del tricolore non esclude il rischio di confusione, e il giudizio di novità va condotto in astratto, senza considerare i canali di vendita concretamente utilizzati.

In caso di contraffazione per rischio di confusione, il danno emergente comprende il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio anteriore anche in assenza di calo delle vendite e di rinomanza del segno, e può essere liquidato in una frazione delle spese pubblicitarie documentate, proporzionata all’entità e alla durata della contraffazione. La retroversione degli utili del contraffattore può essere chiesta solo in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo ecceda.

Non viola il divieto di concorrenza dell’art. 2301 c.c. il socio di società di persone che presti la propria opera, privo di poteri gestori e direttivi, presso un’impresa con il medesimo oggetto. Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. a favore dell’affittuario dell’azienda grava sulla società locatrice, soggetto distinto dai soci anche se priva di personalità giuridica, e non sui singoli soci.

Costituisce atto contrario alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. l’intestazione a sé, da parte dell’ex amministratore, dell’utenza telefonica aziendale utilizzata nell’esercizio della carica, trattandosi di illecito di pericolo per il quale basta il fondato rischio di sviamento della clientela.

La clausola compromissoria dell’atto costitutivo di una società di persone che rimetta la nomina dell’arbitro all’accordo delle parti e, in mancanza, al presidente del tribunale è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d’ufficio, dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, perché non attribuisce il potere di nomina a un soggetto estraneo alla società come prescritto dall’art. 34, comma 2, dello stesso decreto, ora art. 838-bis c.p.c.

Data Sentenza: 15/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Alberto La Manna
Registro: RG 1433 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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