Integra violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis l.d.a., la mera detenzione nei computer dell’impresa di copie del programma riprodotte senza autorizzazione, a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla circostanza che si tratti di versioni obsolete [quattordici copie crackate, installate e funzionanti con tutti i moduli, rinvenute in sede di descrizione]; né esclude l’illecito l’allegazione che le installazioni siano imputabili a soggetti terzi non identificati.
L’amministratore della società nei cui computer siano rinvenute copie abusive di un programma per elaboratore risponde in solido con la società, ai sensi degli artt. 2395 e 2043 c.c., per l’omissione dei controlli che gli competono, ivi compresa la verifica che le risorse necessarie all’attività aziendale siano lecitamente procurate; a tal fine non basta l’adozione di un regolamento aziendale, se non si approntano misure idonee ad assicurarne il rispetto e non se ne vigila l’osservanza, e la vigilanza deve essere tanto più intensa quando un episodio analogo si sia già verificato [precedente contestazione, relativa a un’altra copia abusiva, definita in via transattiva]. Gli accertamenti compiuti nel procedimento di descrizione cui l’amministratore abbia partecipato quale legale rappresentante della società sono opponibili anche a lui personalmente, perché il medesimo fatto storico non può ritenersi provato nei confronti della società e non provato nei confronti della persona fisica.
Nella liquidazione forfettaria del danno da violazione del diritto d’autore sul software sulla base del prezzo del consenso ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a., quando siano state abusivamente duplicate più copie del programma il danno non va calcolato moltiplicando il prezzo di listino della licenza per il numero delle copie, ma considerando l’acquisto di un pacchetto di licenze, con un incremento percentuale del prezzo per ogni licenza successiva alla prima [incremento stimato equitativamente nella misura del 10%], sulla base del listino vigente alla data dell’accertamento dell’illecito, senza il canone di manutenzione, non ipotizzabile per le copie non autorizzate, e al netto della quota spettante al distributore.
Il danno emergente consistente nelle spese sostenute per l’accertamento dell’illecito è risarcibile soltanto se il titolare documenti gli esborsi direttamente correlati alla condotta contestata, non potendo il giudice procedere alla liquidazione equitativa in difetto di prova della concreta esistenza del danno; non sono invece risarcibili, neppure pro quota, le spese sostenute in generale per contrastare il fenomeno dell’utilizzazione illecita dei propri programmi. Il danno non patrimoniale della persona giuridica titolare dei diritti di utilizzazione economica è risarcibile solo se siano allegati e provati fatti specifici di lesione di situazioni equivalenti ai diritti fondamentali della persona, quali l’immagine o la reputazione, mentre il danno morale spetta soltanto alla persona fisica autrice dell’opera.