Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra la forma del prodotto contestato e il marchio tridimensionale registrato per la medesima categoria di beni, ai fini della cosiddetta doppia identità di cui all’art. 9, lett. a), del Reg. UE n. 1001/2017; né la esclude la mancanza nel prodotto contestato di una caratteristica che non incide sulla somiglianza nella visione d’insieme [borse con manici di diversa lunghezza, linguette della cerniera e anello della tracolla di forma diversa, non pieghevoli a differenza dei prodotti del titolare].
In caso di doppia identità sono irrilevanti la qualità inferiore dei prodotti contestati, il loro minor prezzo e la diversa platea dei destinatari, perché il titolare può vietare l’uso del segno che comprometta una qualsiasi delle funzioni del marchio e non soltanto la funzione di indicazione d’origine, di cui il rischio di confusione rappresenta il diretto pregiudizio. Tra queste rientra la funzione di investimento, intesa come idoneità del segno ad attrarre la clientela e a indurre all’acquisto.