Sono illeciti gli investimenti del patrimonio di una fondazione in partecipazioni e finanziamenti a favore di società commerciali non quotate quando lo statuto vieti gli investimenti a scopo di lucro, perché non si tratta di meri investimenti finanziari ma di impieghi in società che svolgono un’attività incompatibile con le previsioni statutarie. La conoscenza delle operazioni da parte del consiglio di amministrazione, che ne abbia discusso approvando i rendiconti e il bilancio di previsione in cui erano riportate, non esonera da responsabilità coloro che le hanno compiute, perché non fa venir meno l’illiceità della condotta nei confronti della fondazione [investimenti per oltre trenta milioni di euro in quattro società veicolo, che a loro volta finanziavano start up, effettuati tramite fiduciaria e senza delibera del consiglio dal presidente e da un consigliere che era anche consulente finanziario dell’ente].
Sussiste il conflitto di interessi del consigliere della fondazione che partecipi, direttamente o indirettamente, alle società beneficiarie dei finanziamenti disposti dall’ente, anche quando tali risorse siano state impiegate per rimborsare i finanziamenti erogati dai soci delle stesse società.