L’affittuario dell’azienda che detiene formule industriali trasmesse in regime di riservatezza al concedente e comprese nell’azienda affittata non è tenuto a restituirle al terzo che ne rivendichi la proprietà, perché non è titolare di un diritto che gli consenta di disporne e può restituirle unicamente all’affittante. La domanda restitutoria va quindi proposta nei confronti del titolare dell’azienda e, quando questi sia stato posto in liquidazione giudiziale, nell’ambito della procedura [formule cosmetiche consegnate dal laboratorio a una società poi posta in liquidazione giudiziale; azienda affittata alla resistente prima dell’apertura della procedura e a essa ceduta dalla procedura soltanto nel corso del giudizio cautelare; formule restituite subito dopo l’acquisto].