L’esistenza di vizi e di opere ancora da completare nell’alloggio sociale e nelle parti comuni, che non incidano sull’abitabilità dell’immobile, non determina la nullità dell’assegnazione in godimento al socio della cooperativa edilizia, perché l’assegnazione trova la sua disciplina fondamentale nel contratto stipulato tra le parti. Nelle cooperative edilizie va infatti distinto il rapporto sociale, di carattere associativo, dal rapporto di scambio, di natura sinallagmatica, al quale sono applicabili per analogia le norme sulla locazione, sicché l’assegnatario può attivare i rimedi previsti dall’art. 1578 c.c. per i vizi della cosa locata, chiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non può sottrarsi al pagamento del canone di godimento [assegnataria che aveva dichiarato di accettare l’immobile nello stato in cui si trovava; segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune].
La delibera di esclusione del socio di cooperativa non impugnata nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2533 c.c. produce effetti definitivamente stabilizzati e fa venir meno il titolo che abilita il socio al godimento dell’alloggio sociale; per il periodo successivo all’esclusione l’ex socio deve un’indennità di occupazione, determinata secondo il contratto di assegnazione e comunque in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c.
Rientra nei poteri dell’assemblea modificare lo statuto della cooperativa introducendo nuovi obblighi contributivi a carico dei soci, purché funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico; il contributo mutualistico, finalizzato ad assicurare alla cooperativa le risorse per perseguire l’oggetto sociale, va tenuto distinto dalle spese di amministrazione dell’alloggio, inerenti al rapporto di scambio [modifica statutaria deliberata prima della stipulazione, da parte della socia, del contratto di assegnazione e del contratto di rapporto mutualistico].