Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa che continui a occupare l’alloggio sociale deve, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione dovuta sia in forza del regolamento interno adottato dalla cooperativa per disciplinare le morosità e l’esclusione dei soci, sia in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo [regolamento che commisurava l’indennità al canone di godimento precedentemente dovuto; esclusione per morosità deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario di sessanta giorni; socio contumace].