Accertata l’esclusione del socio moroso, deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario, la cooperativa edilizia a proprietà indivisa ha diritto al rilascio dell’alloggio sociale e, per il periodo successivo all’esclusione, a un’indennità di occupazione dovuta sia in forza del regolamento interno che la commisura al canone di godimento precedentemente dovuto, sia in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo [alloggio realizzato in un intervento di edilizia abitativa convenzionata, con canone di godimento fissato annualmente sulla base della normativa regionale; socia contumace].