Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per morosità nel pagamento delle somme dovute per il godimento dell’alloggio, con delibera del consiglio di amministrazione adottata in conformità allo statuto e non impugnata, perde il titolo per mantenere il godimento dell’immobile ed è tenuto a rilasciarlo alla cooperativa [statuto che subordinava l’esclusione all’invito a regolarizzare i pagamenti e al decorso di un mese dall’invito, prevedendo l’opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera; cooperativa che si era riservata di agire separatamente per le somme insolute; socia contumace].