La domanda della cooperativa edilizia di condanna del socio escluso al pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio sociale, dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., e delle spese condominiali può essere accolta soltanto fino alla data di deposito dell’atto introduttivo, perché non vi è certezza sulla data del rilascio e, di conseguenza, sull’ammontare delle somme dovute per il periodo successivo alla proposizione della domanda [cooperativa a proprietà indivisa che chiedeva l’indennità e le spese condominiali fino alla liberazione dell’immobile; socio escluso per morosità, contumace].