Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].
Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].