L’apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa nel corso del giudizio promosso dal socio escluso per ottenere il rimborso delle azioni rende inammissibile la domanda di accertamento e di condanna proposta in sede ordinaria, perché ai sensi dell’art. 151 d.lgs. n. 14/2019 ogni credito deve essere accertato in sede endoconcorsuale secondo le regole previste per la formazione dello stato passivo; il socio deve pertanto far valere il proprio credito mediante domanda di insinuazione al passivo e non riassumendo il giudizio nei confronti della procedura [socio sovventore che chiedeva il rimborso delle azioni sottoscritte e versate, divenuto esigibile ai sensi dello statuto e dell’art. 2535 c.c. prima dell’apertura della procedura].