Integra contraffazione del marchio UE ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. UE 2017/1001 l’uso, per prodotti identici o affini [articoli per la prima infanzia], di un segno che riproduca l’elemento verbale dominante del marchio anteriore nel medesimo carattere grafico, con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo [«organics», riportato in caratteri molto più piccoli], perché il consumatore medio, che percepisce il marchio come un tutt’uno, concentra l’attenzione sull’elemento dominante e può ritenere che i prodotti costituiscano una linea della stessa impresa. La medesima condotta integra anche concorrenza sleale confusoria e, ove il segno sia adottato come nome a dominio per un’attività affine, un conflitto equiparato alla violazione del marchio.
La violazione attuale di un diritto di proprietà industriale fa presumere, salvo prova contraria a carico del contraffattore, il periculum in mora, che è comunque integrato dalla prosecuzione dell’uso del segno nonostante il rigetto della sua registrazione da parte dell’ufficio marchi e del giudice di un altro Stato membro e nonostante la diffida del titolare.