La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società fa venir meno l’interesse dei soci all’annullamento della delibera assembleare di nomina dell’amministratore, i cui poteri sono cessati con l’apertura della procedura, salvo che chi riassume il giudizio deduca e argomenti specificamente le ragioni della permanenza del proprio interesse con riguardo alle utilità attese; in mancanza, la domanda va dichiarata inammissibile [soci di minoranza che deducevano il perdurante interesse in ragione della pendenza di un procedimento penale originato da loro querela, senza chiarire come l’accertamento dell’invalidità della delibera potesse influire su di esso]. Il generico richiamo alla pendenza di un procedimento penale esprime infatti un interesse di mero fatto, avulso da quello azionato in giudizio, che era rivolto alla cessazione degli effetti della delibera impugnata.
È invece improcedibile la domanda di accertamento e di condanna della società al risarcimento del danno derivato dalla delibera impugnata, perché tutte le ragioni di credito verso la società in liquidazione giudiziale devono essere accertate in sede concorsuale, nelle forme della verifica dello stato passivo.