La redazione della relazione del collegio sindacale sul bilancio ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. è un adempimento tipico e indefettibile della funzione sindacale, necessario ai fini dell’approvazione del bilancio, e non dà diritto a un compenso ulteriore rispetto a quello determinato all’atto della nomina, anche quando riguardi il bilancio dell’esercizio anteriore all’insediamento che il collegio precedente non abbia esaminato. Ai sensi degli artt. 2402 e 2403 c.c. la funzione del sindaco ha infatti carattere unitario e continuativo e comprende, oltre alla vigilanza sulla gestione sociale nel suo complesso, tutti gli adempimenti necessari a garantire la regolarità amministrativa e contabile della società [sindaci nominati dopo una fusione per incorporazione, quando i bilanci dell’esercizio precedente delle società partecipanti alla fusione non erano ancora stati approvati e il termine per il deposito era imminente].
Il sindaco è tenuto a verificare per quanto possibile la situazione della società al momento dell’assunzione dell’incarico, anche ai fini della propria valutazione sull’opportunità di accettarlo, e deve comunque farsi carico delle attività necessarie alla vita sociale che gli spettano in ragione dell’incarico. Grava su di lui un onere di diligenza preventiva volto ad accertare le condizioni della società prima o al momento dell’accettazione della carica, sicché non può invocare l’ignoranza delle attività da svolgere per pretendere un compenso aggiuntivo [incarico accettato senza riserve, con dichiarazione resa all’atto dell’insediamento della necessità di acquisire informazioni sul bilancio dell’esercizio precedente].