La clausola compromissoria statutaria che deferisce le controversie alla «Camera Arbitrale» della camera di commercio non è invalida né inefficace per incertezza sull’identificazione dell’arbitro quando la camera di commercio offra i servizi di arbitrato tramite un’associazione dedicata, perché il riferimento a un organo così denominato costituisce una mera imprecisione e l’istituzione deputata ad amministrare l’arbitrato resta sufficientemente identificabile interpretando la clausola, ai sensi dell’art. 1367 c.c., come riferita al servizio di arbitrato offerto dalla camera di commercio, a prescindere dalla sua esatta denominazione [servizi di mediazione e arbitrato della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo offerti tramite l’associazione Curia Mercatorum].
Rientrano nell’ambito della clausola compromissoria statutaria, perché relative a diritti disponibili attinenti al rapporto sociale, le domande con cui il socio e amministratore chiede alla società e agli altri soci amministratori la corresponsione degli utili, del compenso di amministratore e del trattamento di fine mandato, nonché il risarcimento del danno per condotte tenute nell’ambito dei rapporti sociali. La competenza arbitrale non è esclusa dal recesso esercitato dal socio, perché la clausola radica la competenza degli arbitri anche per le controversie tra la società e chi ne sia stato socio, purché relative a situazioni costituite dal contratto sociale, e perché spetta agli arbitri decidere anche sulla validità del recesso contestata dalla società.