È invalida la deliberazione assembleare adottata secondo modalità di svolgimento dell’assemblea che non abbiano consentito al socio un’effettiva partecipazione, perché ne ledono il diritto partecipativo [assemblea di s.r.l. in liquidazione per l’approvazione del bilancio intermedio di liquidazione, protrattasi per soli tre minuti, il cui verbale attestava l’identificazione dei partecipanti, la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del liquidatore, la discussione e il voto].