Gli interessi al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., applicabili soltanto ai giudizi iniziati dall’11/12/2014, decorrono dalla proposizione della domanda nel giudizio in cui il creditore li chiede, e non dalla notificazione di precedenti atti di citazione per il medesimo credito che non siano stati iscritti a ruolo; per il periodo anteriore sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. [credito per il residuo prezzo della cessione di un’azienda commerciale, oggetto di due atti di citazione notificati nel 2005 e nel 2015 e mai iscritti a ruolo].